SI. Se il pagamento del 20% del totale ordine è avvenuto nel 2019, si applica la vecchia disciplina dell’iper ammortamento.
NO. Il credito si applica in base all’anno in cui avviene l’interconnessione dei macchinari. Fino a quando non avviene l’interconnessione, si può applicare il normale incentivo sui nuovi macchinari (il credito d’imposta al 6%).
Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con aliquota al 40%. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.
SI. La resituzione vieni applicata per gli investimenti iperammortizzabili effettuati dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018. Per i beni “4.0” acquistati dal 1° gennaio 2020 (non “prenotati” con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019) è sostituita dal comma 193 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, che prevede un meccanismo di “recapture” più equilibrato, con il periodo di vigilanza limitato al secondo anno successivo all’acquisto.
NO. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
NO. La Circolare delle Entrate 4/2017 chiarisce il requisito dei beni nuovi: l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Ma ammette ad esempio un’eccezione, rappresentata da beni che sono stati esposti in show-room, quindi utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo. Spesso, i beni ricondizionati hanno questa caratteristica (cioè sono stati usati solo a scopo espositivo). Bisogna però considerare che il requisito è stringente: ad esempio, la circolare delle Entrate precisa che se il bene è stato utilizzato anche per scopi diversi dalla semplice esposizione, l’agevolazione non si applica.
SI. Attraverso l’Interpello 438/2020 e 439/2020, l’AdE risponde ai quesiti a proposito degli obblighi formali per la maturazione del bonus.
Nel caso di mancanza della dicitura richiesta dalla Legge, per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento alla norma può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Per le fatture elettroniche, si potrà stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione e contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, da inviare allo Sdi.
SI. L’Ade con le risposte a interpello n. 542 e 544 del 12 novembre 2020 ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Inoltre, in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017, si precisa che il comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. Direttiva Macchine.
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 46/2007/CE.
In ogni caso per l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dalrichiamato comma 189 è necessaria la presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla Legge.
“Secondo L’Agenzia delle Entrate Lombardia (risposta ad un interpello 904-1257/2020) i beni strumentali nuovi, seppure interconnessi, impiegati per la produzione di energia elettrica, non possono usufruire del credito d’imposta (articolo 1, comma 184 e seguenti, della legge 160/19), in quanto non compresi nell’allegato A alla legge 232/16. Tale assunto è influenzato dalla circolare 4/E/17, in materia di iper ammortamento, disciplina da cui trae origine il credito di imposta, in cui venivano escluse dall’iper ammortamento tutte le soluzioni finalizzate alla produzione di energia da qualunque fonte.
Questa interpretazione fa nascere alcune perplessità, in quanto nell’allegato A sono elencati le macchine e gli impianti, ad esempio finalizzati alla trasformazione delle materie prime, senza che sia individuato il settore industriale cui la produzione appartenga. Non viene dunque specificato se i prodotti ottenuti con la trasformazione debbano essere di natura meccanica, edile, alimentare, etc.”
SI. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
NO. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
NO. Non è indicato che l’azienda per accedere al credito d’imposta debba sostenere un minimo.
NO. Si è in attesa di pubblicazione circolare ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate.
NO. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
SI. La certificazione è obbligatoria per tutte le imprese, sia per quelle con bilancio certificato sia per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale.
“SI. Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”
NO. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SI. La normativa prevede che sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
“SI. Oltre al personale dipendente, possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:
• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
• Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
• Istituti tecnici superiori
• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
• Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.”
“SI. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.”
SI. La certificazione è obbligatoria per tutte le imprese, sia per quelle con bilancio certificato sia per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale.
SI. Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
SI. Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente spetta anche in relazione alle attività formative organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità e-learning, diversa rispetto a quella tradizionale “frontale” o “in aula”. Tuttavia, tale modalità impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. Ad esempio, i corsi devono essere interattivi e prevedere momenti di verifica, a intervalli di tempo irregolari e non prevedibili.
NO. L’agevolazione si configura come un regime di aiuti alla formazione, in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
SI. E’ cumulabile con altre misure di auto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione).
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 184 a 217 (legge di bilancio 2020) – estratto
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 8 – 11_Allegato A e Allegato B
Circolare 4/E del 30/03/2017 Agenzia delle Entrate
Slide Ministero dello Sviluppo Economico (maggio 2020)
Decreto Attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020 (GU n.182 del 21-7-2020)